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Le misure di welfare integrativo finanziate col Fondo sono escluse dal limite del salario accessorio

Con la recente deliberazione n. 174/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha confermato che le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 del CCNL delle Funzioni Locali del 16/11/2022 non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (nello stesso senso si era già espressa in precedenza la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria con deliberazione n. 61/2023/PAR).

La nuova previsione contrattuale ha infatti previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (negli stessi termini, la già citata deliberazione n. 61/2023/PAR della Sezione ligure, secondo cui le predette misure “non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”).

Tags: Limiti di spesa, Trattamento accessorio, Welfare integrativo