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Le indicazioni di RGS per la contabilizzazione dei conguagli COVID

La Ragioneria Generale dello Stato ha appena pubblicato sul portale del Pareggio di Bilancio un comunicato contenente le disposizioni contabili relative alla regolazione delle risorse COVID-19  come in ultimo definita dal Decreto 19 giugno 2024. 

Le indicazioni fornite confermano quanto già previsto all’art. 3 del citato decreto circa l’obbligo di contabilizzazione al lordo delle poste in entrata e in spesa relative alle somme a conguaglio quantificate per ciascun ente, in ossequio al postulato n. 4 “dell’integrità”.

L’iscrizione al lordo, come avevamo anticipato, deve avvenire anche nel caso in cui un ente presenti sia un valore a titolo di “Deficit finale” che un valore  a titolo di “Ristori non utilizzati al 31.12.2022“, nonostante le tabelle di riepilogo C e D allegate al citato Decreto 19 giugno 2024 presentino un saldo netto in corrispondenza delle colonne finali.

La Ragioneria Generale dello Stato ribadisce inoltre che “la restituzione delle risorse COVID ricevute in eccesso deve essere effettuata necessariamente in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 al fine di assicurare, per ciascuno degli anni di riferimento (2024, 2025, 2026 e 2027)”. Gli enti applicheranno quindi un quarto delle somme vincolate sul risultato di amministrazione al 31.12.2023 per finanziare la quota relativa all’annualità 2024 e procederanno con l’applicazione delle quote rimanenti in sede di bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2025/2027.

 

 

Tags: Conguagli COVID, Fondo di solidarietà, FSC, RGS