Recentemente l’Aran ha diffuso diversi orientamenti applicativi concernenti la corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali dettate dall’articolo 16 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, disciplinante l’istituto delle progressioni economiche orizzontali (PEO).
Quest’ultimo articolo ha ridisegnato la disciplina delle progressioni economiche nella categoria, collegandone l’attribuzione “alle risultanze della valutazione della performance del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto” nonché, eventualmente, ad altri due fattori con peso minoritario: “l’esperienza maturata nell’ambito professionale di riferimento” e “le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”.
Le richieste di chiarimento pervenute all’Agenzia hanno riguardato diverse tematiche, portando quest’ultima ad approfondire tutte le principali problematiche applicative emerse nella prima fase dispositiva della normativa in esame (requisiti per l’accesso e l’attribuzione della progressione, decorrenza del beneficio e durata della relativa procedura).
Consapevoli del fatto che molte amministrazioni locali sono attualmente impegnate nelle trattive con la parte sindacale per la sottoscrizione del nuovo contratto integrativo, abbiamo ritenuto utile predisporre uno specifico approfondimento dedicato all’analisi degli indirizzi interpretativi di maggiore interesse forniti dall’Aran sulla specifica materia.