Con Deliberazione n. 144/2023/PAR la Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ha fornito una puntuale e chiara disamina della questione, spesso oggetto di rilievi sull’operato dei comuni in sede di rendiconto, relativa al mantenimento o allo stralcio dei residui attivi con anzianità superiore ai tre anni e più in particolare dei residui attivi ultraquinquennali.
Il quesito posto dal Comune alla Corte “chiede di appurare se, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, l’Ente possa valutare l’opportunità di stralciare dal conto del bilancio (con conseguente adeguamento dell’importo accantonato al FCDE) un residuo attivo di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultratriennale, per il quale siano già state avviate dall’agente della riscossione le attività giudiziali e stragiudiziali per ottenerne il pagamento coattivo o per il quale il creditore risulti irreperibile o sottoposto a procedure concorsuali, senza dover attendere l’esaurimento delle suddette procedure esecutive o la definitiva comunicazione di inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione.”
Come è noto la “valutazione” in merito all’operazione di stralcio di un credito prevista dal punto 9.1 del Principio contabile All. 4/2 concernente la contabilità finanziaria continua a costituire uno dei principali motivi di rilievo da parte della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto degli enti locali. I magistrati frequentemente chiedono conto delle motivazioni che hanno condotto l’ente alla scelta di mantenere tra i residui attivi crediti ultratriennali e in molti casi anche con anzianità superiore a 5 anni, seppur opportunamente accantonati a FCDE.
Il parere reso con la citata delibera fornisce una utile espressione di criteri e modalità da seguire al fine di decidere se mantenere o stralciare residui attivi con anzianità superiore a tre anni. Di seguito i passaggi fondamentali.
“Sicché, la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d’incasso (cfr. Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione. In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l’esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un “ragionevole grado di certezza”, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP).”
“per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP).”