Chiamata a pronunciarsi sui termini di validità delle graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali dall’anno 2020 in poi, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha dichiarato espressamente di non condividere l’interpretazione proposta dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR.
Infatti, pur dichiarando inammissibile la questione prospettata dal Comune istante, con deliberazione n. 16/2023/PAR la Sezione ha precisato che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.
Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.