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Le delibere tributarie non devono essere pubblicate sul sito internet per essere valide

Con l’ordinanza 26064/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che le delibere tariffarie e i relativi regolamenti tributari hanno carattere generale e normativo ed essendo soggetti a pubblicità legale, si presumono conoscibili. Ne consegue che è del tutto irrilevante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e quest’ultimo non è tenuto a provare la conoscibilità degli atti.

La Suprema Corte precisa inoltre che l’obbligo di allegazione degli atti prodromici agli avvisi di accertamento, previsto dallo Statuto dei Contribuenti, aventi contenuto normativo come le delibere tariffarie e regolamentari, non sussiste perchè tali atti si devono ritenere conosciuti (o comunque conoscibili) proprio in forza delle formalità di pubblicazione previste dalla legge.

Tags: Delibera, Pubblicazione