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Le componenti perequative sono determinate sulla base degli importi “bollettati”

La circolare N. 59/2024/RIF di CSEA conferma che le componenti perequative sulla TARI saranno dovute dai Comuni in base al numero di utenze per cui è stato emesso l’avviso di pagamento.

La questione è decisamente spinosa. Di fatto, nelle istruzioni per la compilazione del “data-entry rifiuti” CSEA stabilisce che dovranno essere indicati “il numero di utenze annue ad uso domestico ed il numero di utenze annue ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione. A tali valori, il sistema assocerà in automatico le aliquote tariffarie pro-tempore vigenti, come fissate dall’ARERA, per le componenti perequative UR1 e UR2 e determinerà il relativo gettito da regolare con la CSEA”.

In una apposita FAQ sempre CSEA chiarisce che l’impostazione da seguire è quella introdotta dall’Autorità con Deliberazione 386/2023/R/Rif:

FAQ07 – Nella dichiarazione si deve dichiarare l’incassato o il “fatturato”?

Risposta: Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

Avevamo già trattato l’argomento all’interno dell’approfondimento n.1-2024 (pag. 6) indicando che “E’ evidente come l’orientamento cha attualmente traspare dalla lettura semplice delle disposizioni di ARERA sia fortemente penalizzante per gli equilibri di competenza e di cassa del bilancio comunale che si troverebbe a fare da “cassa” a CSEA, dovendo anticipare somme non ancora incassate o addirittura, seppure in casi che dovrebbero essere residuali, che andranno a costituire crediti inesigibili”.

Sul punto anche IFEL concordava sulla rilevante criticità a cui tale orientamento avrebbe esposto i Comuni. Nella nota del 13 febbraio 2024 l’Istituto ha affermato che “il Comune dovrebbe sopperire con risorse proprie che, nel caso di crediti formalmente o sostanzialmente non esigibili, si configurerebbe come una prestazione patrimoniale imposta a carico del Comune per via regolatoria e in assenza di previsione normativa”. Il passaggio si concludeva così “In definitiva, dal confronto con l’Autorità è emersa una netta divergenza di vedute su questi punti, pur nella disponibilità a sviluppare ulteriori riflessioni ed approfondimenti per pervenire a linee di condotta e soluzioni operative il più possibile condivise ed efficaci. Nell’auspicare una convergenza all’esito di tali ulteriori riflessioni, si ritiene che le quote perequative oggetto della presente nota debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva”.

Ad oggi ARERA non si è mai più espressa sulla vicenda ma le istruzioni di CSEA paiono lasciare poco spazio a letture differenti. NeoPA sta valutando come procedere per provare a comprendere se ci siano spazi per far riconsiderare le rilevanti problematiche che emergerebbero a fronte dell’applicazione del principio della determinazione dell’importo sulla base del c.d. “bollettato”. Chiaramente gli enti potranno valutare se procedere al caricamento sulla base delle attuali istruzioni, reperendo il numero totale delle utenze a cui sono stati trasmessi gli avvisi di pagamento per l’anno 2024 con l’applicazione delle componenti perequative.

Tags: ARERA, Componenti Perequative, TARI