É impugnabile qualsiasi atto che porti nella sfera di conoscenza del contribuente una pretesa fiscale definita, senza necessità che la stessa, si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati impugnabili dall’art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue quindi che è impugnabile anche un avviso bonario, come quello TARI: è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 1239/2022.
Per quanto di nostro interesse, secondo quanto previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 546/1992, sono impugnabili mediante ricorso ai giudici tributari:
- l’avviso di accertamento del tributo;
- l’avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l’avviso di mora;
- gli atti relativi alle operazioni catastali
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Oltre alla statuizione della giurisprudenza di merito, a parere di chi scrive, l’impugnazione di un avviso bonario può essere confermata se si considera che tale atto può ben rientrare nell’ambito degli avvisi di liquidazione del tributo cui la norma si riferisce.