La legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo, chiarendo principalmente che l’obbligo comunicazionale in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Parte della dottrina ha avanzato dubbi sull’esclusione delle Pa dal perimetro soggettivo di applicazione della nuova disposizione, ma come correttamente affermato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nel proprio approfondimento del 17 gennaio 2022 (contenente le prime FAQ in materia) “anche se il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, la comunicazione preventiva per i lavoratori inquadrabili all’art. 2222 c.c. è prevista all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 14 del già citato decreto. Di conseguenza l’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.