Con una pronuncia innovativa e opposta all’orientamento largamente maggioritario (sentenza n. 2363/2022), il TAR Sicilia ha ritenuto irrilevante il diverso regime giuridico (“full time” o “part time”) che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso) ai fini dell’utilizzazione delle graduatorie altrui.
Secondo il Tribunale, infatti, “la circostanza che l’organizzazione del rapporto da instaurare sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (part-time), non assume rilievo; affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate del CCNL di Comparto, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all’interno della categoria), l’organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo.
Il favor per l’utilizzo della preesistente graduatoria, invero, si spiega con una elementare regola di economicità dell’azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all’espletamento di una nuova procedura, laddove l’amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale. Di ciò, del resto, è prova il fatto che, statisticamente, molte delle disposizioni di determinazione della durata o di proroga dell’efficacia delle graduatorie sono contenute in leggi (statali o regionali) a contenuto prevalentemente finanziario”.
Nello stesso senso si era espresso in precedenza soltanto il TAR Campania con sentenza n. 680/2021.
Come detto, però, il riferimento alla salvaguardia del principio di “concorsualità” ed alle correlate regole di dettaglio (parità dei concorrenti, predeterminazione dei posti e delle regole di attribuzione, ecc.), hanno portato al consolidarsi di un orientamento generale, largamente prevalente (si v. da ultimo la sentenza del TAR Calabria n. 354/2022), secondo cui “la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare….La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti”.