Nel cosiddetto Decreto Reclutamento (D.L. n. 80/2021) si riscontrerebbero criticità per il personale dei piccoli Comuni con un numero di dipendenti non superiore a 100, assunti a tempo indeterminato. In questi enti, stando alla norma letterale, sarebbe esclusa la mobilità volontaria sia in uscita che in entrata, con pesanti ricadute in termini gestionali che impedirebbero, soprattutto nei piccoli enti che ne hanno più bisogno, il reclutamento di personale con questa modalità.
A segnalarlo è il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, che tramite una lettera solleva la questione al capo dipartimento della Funzione pubblica, Marcella Panucci.
“A nostro avviso – scrive Nicotra – la ratio della norma era invece di escludere, per tali Enti, la sola mobilità in uscita senza il previo assenso dell’Ente Locale, come si evince peraltro dagli altri periodi della disposizione stessa che introducono criteri restrittivi in tal senso per gli altri enti locali”.
Da qui la richiesta del segretario generale Anci “di intervenire per chiarire la portata della disposizione e, se necessario, correggerla con una proposta normativa”. L’Anci ha allegato alla lettera anche una proposta di modifica “da inserire – conclude Nicotra – nel primo provvedimento utile”,
Tali richieste di chiarimento, lo ricordiamo, sono originate dalla sciagurata formulazione del nuovo comma 1.1. dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 7-bis dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021, il quale stabilisce l’inapplicabilità dell’intero comma 1 che lo precede agli enti locali con meno di 100 dipendenti, apparentemente, dunque, estromettendoli totalmente dai processi di mobilità in entrata ed in uscita dei propri dipendenti.
A ben vedere, però, la finalità della norma era certamente un’altra e cioè l’esclusione di questi enti dalla soppressione del previo consenso alla mobilità in uscita dei propri dipendenti, però il comma 1.1 dell’articolo 30, invece di scrivere che agli enti locali con meno di 100 dipendenti non si applicano le disposizioni dei periodi secondo e terzo del precedente comma 1, prevede che a detti enti non si applichi integralmente il comma 1, creando così una serie di rilevanti dubbi applicativi sul punto.