Con la recente ordinanza n. 13351 del 28 aprile 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in tema di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l’espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa del soggetto pubblico, rispetto all’attività di assistenza e consulenza giuridica (i “Servizi legali” di cui all’alito B al d.lgs. n. 163/2006), attività, questa, che si caratterizza per la sussistenza di una specifica organizzazione, la complessità dell’oggetto e la predeterminazione della durata.
Tali elementi di differenziazione consentono di concludere che, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica.
E neppure può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
A giudizio della Cassazione, infatti, anche questa disposizione deve ritenersi inapplicabile al contratto d’opera professionale in questione per l’insieme delle condizioni ivi specificate quali requisiti di legittimità e, in particolare: – per l’oggetto della collaborazione, che deve corrispondere alle competenze dell’Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; – per la previsione che esclude la possibilità di rinnovo e consente la proroga dell’incarico originario in via eccezionale all’unico fine di completare il progetto e sempre che la necessità della proroga non sia imputabile a ritardi del collaboratore; – per la previsione che durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione debbano essere preventivamente determinati.