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L’adeguamento del limite del salario accessorio va operato distintamente per ciascuna categoria di personale interessata

Con la recente nota Prot. n. 179877/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome utili chiarimenti con riferimento alle numerose questioni applicative connesse all’adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 – in aumento o in diminuzione – per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018.

Il Ministero ricorda preliminarmente che la normativa in oggetto prevede “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, […], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. Pertanto la misura dell’incremento del limite a seguito dell’assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

  1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);
  2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede, ecc.).

La quantificazione che precede, precisa altresì il Ministero, va effettuata una unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste nei diversi fondi per il trattamento accessorio individuati per il personale dirigente dell’Area sanità dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019, per il personale del comparto Sanità, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 2018, e per il personale della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa che risponde, in attesa del rinnovo 2016-2018, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010.

La misura dell’incremento del limite per il complesso dell’amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: “Il limite … è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite”. Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente in relazione a ciascuna tipologia di personale appena richiamata.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene poi necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento utile ai fini dell’applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell’anno ad un dipendente a tempo pieno).

Tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – consente di rilevare in modo operativamente semplice e verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31 dicembre 2018 ed in generale, ma soprattutto per le quantificazioni relative alle amministrazioni di dimensione ridotta, di tenere nel giusto conto gli effetti delle assunzioni e cessazioni avvenute in diverse date dell’anno.

Ciò premesso, la quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti.

La procedura sopra illustrata definisce la misura dell’adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell’anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell’anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018. A titolo esemplificativo, ponendo pari a 100 unità di personale in servizio al 31.12.2018, qualora nell’anno 2021 tale personale aumentasse di 10 unità, il limite sarà adeguato di 10 quote unitarie. Qualora l’anno successivo, cioè il 2022, il personale in servizio si dovesse attestare su 108 unità (quindi 2 in meno rispetto al 2021), il limite 2016 sarà adeguato per 8 quote unitarie (in diminuzione rispetto al 2021). Infine, qualora in un certo anno il personale scendesse a 99 unità, il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione.

Va infine precisato che, attesi i diversi valori pro-capite riferiti al personale dirigente ed al personale non dirigente, un eventuale valore negativo di una categoria di personale (es. di una categoria di personale dirigente) non determina una variazione compensativa nei confronti delle restanti categorie di personale.

La Ragioneria Generale dello Stato si dimostra poi consapevole del fatto che, così facendo, la costituzione datoriale dei fondi per la contrattazione integrativa ed il successivo perfezionamento del contratto integrativo con le rappresentanze dei dipendenti, scontano taluni elementi di incertezza legati alla non esatta prevedibilità della data di perfezionamento dell’iter amministrativo delle nuove assunzioni, unitamente alle possibili cessazioni dal servizio determinate da eventi non prevedibili in anticipo.

Tale incertezza, afferma tuttavia il Ministero, non ostacola l’operatività della norma tesa, nel procedimento autorizzativo finalizzato a consentire le nuove assunzioni – presupposto necessario per l’adeguamento dei fondi per la retribuzione accessoria – ad assicurare in ogni caso la necessaria provvista economico finanziaria anche nell’ipotesi più onerosa per il bilancio dell’ente, nell’ipotesi cioè di nessuna cessazione del personale già in servizio. La norma, quindi, assicura comunque, a seguito della presa in servizio di personale neo-assunto, la copertura economico-finanziaria anche in termini di retribuzione accessoria. L’amministrazione ha inoltre contezza, ex ante, dell’incremento unitario medio pro-capite consentito a fronte di personale aggiuntivo dall’adeguamento del limite.

Giova ricordare, a questo riguardo, che la norma, nel prevedere un incremento del limite in misura tale da garantire l’invarianza della media pro-capite registrata dall’ente nel 2018, include anche l’evoluzione media nel tempo della retribuzione accessoria di un dipendente neo-assunto, a titolo esemplificativo, con riferimento alle progressioni economiche orizzontali del personale non dirigente, assenti per definizione all’atto di nuova assunzione. Tali indicazioni supportano la praticabilità di una definizione ex-ante del limite e la conseguente attivazione degli istituti ordinariamente previsti dal CCNL, di carattere datoriale, volti ad utilizzare lo spazio rispetto al limite 2016 così creato per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa.

Queste considerazioni consentono di attivare per tempo gli istituti previsti dal CCNL, ed i conseguenti adempimenti in sede di contratto integrativo, a condizione che, concluso l’esercizio di riferimento e verificato pertanto l’effettivo incremento di personale, siano operati gli eventuali interventi compensativi come di seguito suggerito.

  1. Previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive, sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale delle assunzioni e di una tempistica ritenuta ragionevole dei connessi procedimenti assunzionali, corrette per le cessazioni prevedibili ad esempio in considerazione del raggiungimento del limite di età pensionabile di taluni dipendenti.
  2. Finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in sede di contratto integrativo, alla sola remunerazione degli istituti del trattamento accessorio del personale neo-assunto (es. la retribuzione di posizione mensile del personale dirigente del personale neo-assunto e gli istituti connessi alle condizioni di lavoro), nel corso dell’anno di riferimento.
  3. Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere gli eventuali scostamenti della previsione di cui al punto 1.
  4. Previsione vincolante che, a conclusione dell’anno di riferimento ed a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l’adeguamento del limite in aumento o in diminuzione dovrà essere operato su basi certe e che verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi.

Gli adeguamenti compensativi operati a consuntivo, di norma, possono consentire alla generalità dei dipendenti di beneficiare, nel medesimo anno, delle eventuali risorse che dovessero residuare in considerazione del minore accessorio tipicamente riconosciuto ai neo-assunti rispetto alla media prevista dalla norma stessa.

In caso di atteggiamento non prudenziale che comporti una maggiore erogazione, è comunque possibile un bilanciamento in particolare a valere sulle risorse non ancora utilizzate a chiusura dell’esercizio di riferimento (ad esempio, in presenza di cessazioni di personale non previste o comunque in caso di non integrale utilizzo delle risorse). Qualora non fossero sufficienti le compensazioni sopra individuate è possibile recuperare, in autotutela, le risorse erogate in eccesso, ancorché dopo un anno, sulla base di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, laddove ne sussistano i presupposti.

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