Skip to content

L’accertamento delle conoscenze informatiche nei concorsi pubblici

Per effetto dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001, i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni devono prevedere l’accertamento, fra l’altro, della conoscenza altresì dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

Orbene, a giudizio del Consiglio di Stato, “Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge che:
a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;
b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l’accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;
c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;
d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione
”.

Chiarito ciò, con la recente sentenza 22 giugno 2020, n. 3975, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che:
– non è illegittima la scelta di riscontrare l’effettiva conoscenza degli strumenti informatici in occasione e durante la fase di prova orale, da cui poi la conseguenza di un’eventuale esclusione del candidato (privo di detta conoscenza) all’esito di questa stessa prova;
– trattandosi di un requisito di qualificazione e non di materia di esame, del tutto legittimo è anche il fatto che, nella fattispecie, non siano stati predeterminati i “quesiti” da porre ai candidati (così come al contrario previsto, invece, per le vere e proprie prove d’esame);
– per di più, secondo i comuni principi in tema di verbalizzazione delle prove concorsuali, non integra illegittimità la mancata specificazione dei “quesiti” concretamente posti alla candidata ai fini dell’accertamento della conoscenza degli strumenti informatici.

In sintesi, dunque, il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità del bando che configuri la valutazione dell’informatica non come una prova attributiva di uno specifico punteggio supplementare, bensì come un accertamento finalizzato a un “giudizio di idoneità” (ciò implica che il mancato raggiungimento della soglia di idoneità nell’accertamento comporta l’esclusione dalla procedura).

Inoltre, né la norma, né la giurisprudenza prescrivono che l’accertamento delle competenze informatiche debba collocarsi necessariamente in uno specifico momento della procedura, né che debba precedere le altre prove, nemmeno nel caso in cui possa determinare un giudizio di inidoneità. Ciò significa, essenzialmente, che l’accertamento dell’idoneità informatica può avvenire anche nel corso della prova orale conclusiva del diario delle prove.

Tags: Procedure concorsuali