Con l’ordinanza n. 297 del 9 gennaio 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione è tornata a ribadire l’inesistenza di un diritto incondizionato alla stabilizzazione per i lavoratori precari della P.A., atteso che la determinazione dell’amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall’esistenza dei posti in organico da ricoprire (cfr., in tali termini, Cass. 17.8.2022 n. 24864).
Di conseguenza, precisano i Giudici, “non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l’amministrazione esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale“.
Ciò è desumibile da ulteriore sentenza della Cassazione, che ha evidenziato come “le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore” (cfr., in tali termini, Cass. 3.4.2018 n. 8134).