Con la sentenza 1001/2022, la CTP di Milano ha stabilito che un terreno adiacente ad un fabbricato non può considerarsi ad esso pertinenziale per il solo fatto di aver collocato una recinzione sul suo perimetro.
La vicenda muoveva dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU nel quale veniva contestata l’omessa dichiarazione e il conseguente omesso versamento per un terreno confinante con un fabbricato industriale per il quale il tributo era stato regolarmente versato, in quanto considerato dal contribuente pertinenziale all’edificio e dunque non assoggettabile ad IMU in modo autonomo.
I giudici tributari, rigettando il ricorso, precisano che la presenza di elementi grafici sui fogli catastali, quali la c.d. graffatura, non costituiscono elemento decisivo per considerare la pertinenzialità di un’area rispetto ad un’altra. A tale scopo è infatti necessaria una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi e non un mero collegamento funzionale come può essere la mera recinzione dell’area.
In tema di pertinenzialità dei terreni, si ricorda che l’art. 1 co. 741 lett. a) L. 160/2019, nel definire i fabbricati, precisa che si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente. Come specificato dal MEF nella Circ. n. 1/DF del 18/03/2020, nella nuova IMU si supera la precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e ss. Codice civile nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. Non potranno più essere considerate tali le aree fabbricabili catastalmente separate da quella sulla quale sorge il fabbricato, e ciò anche in presenza di effettivo asservimento della seconda area a quest’ultimo, come ad es. in presenza di una unica recinzione a delimitazione di entrambe le aree come nel caso oggetto della pronuncia in commento.