Con ordinanza 13142/2022, la Cassazione ha stabilito che la società privata che occupa suolo pubblico in qualità di concessionaria è tenuta al versamento della TOSAP (e, oggi del Canone unico) in quanto l’esenzione prevista per le occupazioni effettuate da Stato ed Enti pubblici (art. 49 co. 1 lett. a) D.Lgs. 507/1993; art. 1 co. 833 lett. a) L. 160/2019) richiede che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente.
Nel caso specifico l’occupazione di suolo pubblico era effettuata da Enel produzione S.p.a. in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.
Si legge nella pronuncia:
“Secondo questa Corte, infatti:
in tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del cit. decreto (Cass. n. 28341 del 2019);
in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società […] in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione, senza che assuma rilevanza che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell’attività d’impresa svolta da una società per azioni (Cass. n. 19693 del 2018)”.