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La scansione temporale degli adempimenti connessi con la liquidazione dell’incentivo tributario

Come noto, l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 dispone che «i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal d.lgs. n. 267 del 2000, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».

Pertanto, come reso palese dal tenore letterale della disposizione su richiamata, la disciplina di dettaglio dell’incentivo è rimessa all’autonomia regolamentare dei comuni, da esercitare, tuttavia, nel rispetto dei presupposti e dei limiti prescritti dalla norma di legge.

In particolare, la disposizione impone, quale presupposto per la sua applicazione, che i comuni approvino il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal d.lgs. n. 267 del 2000 (con le precisazioni rese in merito, in sede nomofilattica, dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2021/QMIG), senza, tuttavia, individuare, espressamente, a quale esercizio la ridetta, tempestiva, approvazione debba far riferimento (profilo che condiziona, peraltro, la preclusione posta dalla norma, che non può che avere a riferimento un predeterminato esercizio, pena una indefinita estensione temporale).

In aderenza, però, a quanto disposto dalla medesima disposizione poco dopo (“maggiore gettito accertato e riscosso….nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato”), si può ritenere che l’autonomia regolamentare del comune possa fare legittimo riferimento, in ragione della continuità dei cicli di bilancio e del collegamento che il comma 1091 instaura fra i vari presupposti e requisiti da esso prescritti, alla puntuale approvazione, da un lato, del rendiconto dell’ “esercizio fiscale precedente a quello di riferimento” (il medesimo esercizio di rilevazione del “maggiore gettito accertato e riscosso”) e, dall’altro, al bilancio di previsione dell’ “anno di riferimento”, quello in cui, ove il regolamento decida per l’erogazione di un emolumento accessorio, devono essere attributi, mediante contrattazione integrativa, specifici obiettivi al personale impiegato nel settore delle entrate (da valutare, in termini di effettivo raggiungimento, nell’anno successivo a quello di riferimento).

Pertanto, avendo a riferimento come anno il 2024, una regolamentazione, da parte del Comune, conforme ai vincoli posti dal comma 1091 in esame, letti anche alla luce della loro ratio (sana gestione finanziaria e necessario collegamento fra prestazioni rese ed emolumenti accessori erogabili), può essere la seguente:
– approvazione del rendiconto 2023 entro il 30 aprile 2024 e del bilancio 2024-2026 entro il 31 dicembre 2023 (salve le eccezioni, aventi fonte nella legge o in un decreto ministeriale, valorizzate dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 19/2021/QMIG);
– stanziamento delle somme destinate agli incentivi al personale nel bilancio di previsione 2024-2026, dopo l’approvazione del rendiconto 2023 (momento in cui si ha certezza delle maggiori somme accertate e riscosse a titolo di IMU e TARI, ed è possibile destinarne quota parte, nella misura massima del 5 per cento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente);
– inserimento delle somme stanziate nel fondo per il trattamento economico accessorio relativo al 2024, e fissazione di specifici obiettivi per il personale impiegato nella gestione delle entrate in sede di contrattazione integrativa;
– liquidazione, nel 2025, delle somme stanziate nel fondo per il trattamento accessorio relativo al 2024, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti (nella misura massima individuale del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo).

Detto ciò, la disposizione, come sopra esposto, prevede che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dalla legge, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, possa essere destinato, “limitatamente all’anno di riferimento”, anche al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

La locuzione evidenzia la natura non ricorrente dell’entrata finalizzata all’eventuale potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, posto che, come visto, tali risorse derivano dal solo “maggiore gettito accertato e riscosso” di IMU e TARI “nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento” Si tratta, pertanto, di maggiori entrate che, per loro natura, non sono ricorrenti e, come tali, non possono essere stanziate anche nei bilanci successivi all’esercizio di riferimento (né, di conseguenza, dare copertura a ulteriori spese), salvo che vengano, nuovamente, integrati i presupposti per la loro destinazione alle finalità previste dal comma 1091.

Invece, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo a IMU e TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato (per esempio il 2023), nella misura massima del 5 per cento, destinato, “limitatamente all’anno di riferimento” (per esempio, il 2024), al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, ove non utilizzato entro il termine del 31 dicembre (in termini di impegno delle relative spese), deve mantenere la destinazione impressa dal regolamento comunale, quale economia da entrate vincolate.

È quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria con deliberazione n. 179/2024/PAR.