In caso di leasing, la soggettività passiva del locatario deriva dal contratto stipulato e non dalla disponibilità di fatto del bene oggetto dello stesso.
Lo ha ribadito la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 3467/2019, nel giudizio riguardante un avviso accertamento IMU per l’anno 2014 emesso nei confronti di un istituto di credito bancario, locatore finanziario di un immobile che alla scadenza del contratto non era stato restituito ed era rimasto nella disponibilità del locatario.
Il principio – peraltro consolidato (tra le più recenti: CTR Lombardia n. 3512/11/2019; Cass. n. 13793/2019; Cass. n. 25249/2019) -, espresso dalla giurisprudenza in commento, ha chiaramente preso a riferimento quanto stabilito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dato che il caso di specie riguardava una situazione debitoria creatasi nell’anno 2014 in materia di IMU.
Giova evidenziare che la nuova disciplina IMU non ha introdotto alcuna novità in materia. Il comma 743 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, nel definire i soggetti passivi, prevede infatti che “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. Anche nella nuova disciplina quindi è dirimente la sussistenza del contratto, scaduto il quale la soggettività passiva torna in capo al soggetto locatore (proprietario del diritto reale) indipendentemente dalla riconsegna del bene da parte del locatario.