Il recente Decreto Legislativo 87/2024, in attuazione della Delega Fiscale per la revisione del sistema sanzionatorio, ha apportato una modifica sostanziale anche nell’ambito dei tributi locali: l’omesso versamento non sarà più sanzionato al 30% della quota non versata, bensì al 25%.
La nuova formulazione dell’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997, al comma 1, è quindi la seguente:
“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Restano ferme le misure agevolative nel caso di ritardo non superiore ai 15 e ai 90 giorni (che si intrecciano però con le nuove regole sul ravvedimento operoso, sempre delineate dallo stesso Decreto Legislativo).
La nuova disposizione avrà effetto per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, quindi gli omessi versamenti relativi alle precedenti annualità, oggetto di avviso di accertamento da parte degli enti in questi mesi ed anche nei prossimi anni (le omissioni sui versamenti 2023 decadranno il 31 dicembre 2028), continueranno a riportare la sanzione del 30%. Tuttavia, nel caso di avvisi più tempestivi (e sicuramente consigliati), è opportuno già dall’anno 2025 considerare la nuova misura sanzionatoria.
Il legislatore fa infatti decorrere il cambio di importo dal 1° settembre 2024, senza accennare al principio di “favor rei” di talché pare opportuno considerare che la nuova misura sanzionatoria più “leggera” non possa trovare applicazione per le omissioni rilevate entro il 31 agosto di quest’anno.
La suddivisione dell’annualità 2024 fa sorgere qualche complicazione in più, con riferimento ai tributi locali: si pensi infatti ad esempio alla TARI, con scadenze differenziate in corso d’anno (poniamo acconto da versare entro il 30 giugno, a cui si applicherà sanzione del 30% e saldo da versare entro il 31 dicembre, a cui si applicherà sanzione del 25%) o all’IMU con termini di pagamento fissati dal legislatore in periodi con differenti percentuali sanzionatorie (l’omesso versamento dell’acconto 2024 dovrà essere sanzionato ancora al 30%, mentre il saldo al 25%). Per gli accertamenti degli omessi versamenti anno 2024 occorrerà quindi fare attenzione alle misure applicate negli avvisi che i Comuni emetteranno.
Infine occorre rilevare che anche le indicazioni presenti nei regolamenti, negli avvisi di pagamento e nelle pagine tematiche sui siti internet saranno da modificare, allineando le misure sanzionatorie – laddove citate – alla nuova disciplina normativa.
Proprio in tema di aggiornamenti dei regolamenti è rilevante specificare che in vista dell’annualità 2025 gli stessi potrebbero rendersi opportuni anche per l’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e – per quanto riguarda la TARI – per l’introduzione dell’applicazione della quota fissa del tributo sulle superfici produttive di rifiuti speciali, come confermato da copiosa giurisprudenza.