Com’è noto il D. Lgs. 116/2020 è intervenuto a modificare il T. U. Ambientale introducendo all’art. 238 comma 10 la facoltà per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e di beneficiare della riduzione della quota variabile del tributo proporzionalmente alla quantità di rifiuti avviati a recupero mediante soggetti diversi dal gestore comunale:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
La disposizione in questione potrebbe ora essere modificata in relazione alla durata temporale della scelta di servirsi di un gestore diverso dal servizio pubblico per la raccolta e il recupero dei rifiuti urbani prodotti: il c.d. D.D.L. Concorrenza, già approvato alla Camera e ora in corso d’esame in Commissione Senato, prevede infatti all’art. 15 che il comma 10 dell’art. 238 citato venga sostituto dalla seguente disposizione:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
La disciplina in vigore verrebbe quindi modificata per due aspetti specifici: il vincolo sul periodo di fuoriuscita dal servizio pubblico che viene ridotto da cinque a due anni e la mancata possibilità per l’utenza che ha deciso di avvalersi di soggetti esterni per la raccolta dei rifiuti di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza biennale.
Il Disegno di Decreto Legge potrà essere approvato nei prossimi giorni ed in tal caso la nuova disciplina avrà effetto sulle richieste presentate nel corso dell’anno 2023 da parte delle utenze in quanto per il 2022 il termine era scaduto il 30 giugno scorso.