Skip to content

La RGS conferma il definitivo superamento della neutralità finanziaria della mobilità a partire dal 20 aprile 2020

Con nota n. 227053/2020, la Ragioneria generale dello Stato ha rilasciato recentemente un nuovo parere riguardante la neutralità finanziaria degli oneri relativi ai trasferimenti per mobilità del personale delle Regioni e degli enti locali presso altre amministrazioni pubbliche.

Secondo il Ministero, in particolare, tenuto conto che l’art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto legge n. 34/2019, ha introdotto, rispettivamente, per le Regioni a statuto ordinario, le Province e le Città metropolitane, ed i Comuni un innovativo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over, ne consegue che per effetto della nuova disciplina normativa le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarle a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

Con il parere in esame la RGS ha però anche chiarito che se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa di cui al punto 1.1 della circolare esplicativa del 13 maggio 2020 (che ha consentito di fare salve a determinate condizioni le procedure assunzionali già avviate entro il 20 aprile 2020), nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, codesto Dipartimento potrà considerare l’assunzione neutrale, per il solo anno 2020, ai fini della finanza pubblica.

Viceversa, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non rientrano nelle procedure transitorie conservative della previgente normativa sopra richiamata, codesto Dipartimento non potrà considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovrà effettuarle a valere sulle facoltà assunzionali.
 

Tags: Assunzioni di personale, Mobilità