Tra le condizioni che, ai sensi del c. 2 dell’art. 20 del TUSP, determinano il presupposto per l’avvio di misure di razionalizzazione delle partecipate, il fatturato minimo (1 milione di euro) ed il rapporto amministratori/ dipendenti rappresentano due parametri oggettivi, di cui è immediata la verifica in capo alle singole società.
Eppure, tralasciando il dibattito che ha preceduto l’individuazione dei suddetti parametri da parte del legislatore, il conseguimento di un fatturato medio inferiore al milione di euro oppure una situazione di assenza di dipendenti non costituiscono per forza una condizione di inefficienza ovvero non sono sintomatici del trovarsi al cospetto della c.d. “scatola vuota”.
Particolari condizioni del contesto geografico, territoriale o socio – demografico in cui si trova l’ente locale ovvero la natura dei servizi affidati, possono inibire la possibilità, alla società partecipata, di raggiungere il valore soglia del milione di euro di fatturato, pur rappresentando l’affidamento di servizi alla medesima partecipata, la soluzione più conveniente per lo stesso ente socio; al pari, l’assenza di dipendenti può rappresentare una scelta strategica della partecipata, funzionale a disporre di una struttura di costi più flessibile, senza compromettere l’operatività, garantita ad esempio dal ricorso a service esterni.
Le considerazioni evidenziate trovano un’interessante ed autorevole conferma nella “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2021” approvata con deliberazione n. 23/2023 dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Val d’Aosta. I magistrati contabili, riscontrando i provvedimenti di ricognizione adottati dai Comuni, hanno rilevato la diffusa presenza di società partecipate che, all’esito delle verifiche condotte, non rispettavano le condizioni sopra evidenziate riferite alla soglia del milione di fatturato ed alla presenza di dipendenti in misura superiore agli amministratori. Nella maggioranza dei casi, gli enti soci non hanno individuato misure di razionalizzazione rispetto a tali società, evidenziando la logicità delle scelte organizzative delle partecipate in merito all’assenza di dipendenti ed il conseguimento di un’apprezzabile solidità aziendale e capacità reddituale pur a fronte di un fatturato inferiore al milione di euro.
Nelle considerazioni conclusive sugli esiti delle verifiche condotte sui piani di razionalizzazione degli enti valdostani, i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: “La Sezione ritiene che permangano valide le considerazioni, già espresse nelle precedenti revisioni, sulle scelte operate dagli Enti che detengono partecipazioni nelle società idroelettriche di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, in particolare laddove, a fronte della criticità di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore), il superamento della criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto a un’esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore.
Permane anche valido e condivisibile l’ulteriore argomento addotto dagli Enti sulla redditività o convenienza economica della partecipazione detenuta.
La Sezione ribadisce, anche con il presente referto, la necessità da parte degli enti analizzati di continuare l’azione di costante e incisivo monitoraggio delle proprie partecipazioni (dirette ed indirette) in organismi societari, nonché dei processi di razionalizzazione ad essi relativi.”
Come emerge dallo stralcio di deliberazione richiamato, l’orientamento della Corte dei conti Val d’Aosta rappresenta, ancorché riferito ad uno specifico ambito (società idroelettriche), un orientamento consolidato, che si ritiene di condividere integralmente: l’obiettivo della norma sulla razionalizzazione delle partecipate è quello di contrastare le soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover per forza intervenire su realtà consolidate che, all’esito di monitoraggi periodici, si confermino come le scelte più efficienti ed efficaci per fornire servizi nel contesto di riferimento. L’applicazione delle condizioni previste dal legislatore per valutare l’introduzione di misure di razionalizzazione deve pertanto essere condotta con ragionevolezza, basando gli esiti della ricognizione sulla combinazione tra la verifica dei parametri normativi e l’assunzione di responsabilità degli amministratori locali circa l’attivazione o meno di misure di razionalizzazione sulle partecipate.
Un importante complemento all’analisi che deve essere compiuta ogni anno in sede di ricognizione periodica delle società partecipate arriverà dalle misure previste dal D. Lgs. 201/2022 ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”: in base a quanto previsto dall’art. 30, i comuni e le loro forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti saranno infatti tenuti ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, verificando il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. La suddetta analisi dovrà essere svolta contestualmente alla verifica dell’assetto delle società detenute e potrà certamente contribuire a garantire, in base alle diverse situazioni riscontrate, l’individuazione delle soluzioni più ragionevoli circa il mantenimento o la dismissione delle partecipate.