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La nuova fase del lavoro agile nella PA

In virtù di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), cesserà di produrre effetto a partire da domani la disposizione contenuta nell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), la quale imponeva alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di limitare la presenza del personale sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e urgenti.

Le amministrazioni dovranno dunque prontamente attivarsi al fine di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime (sebbene, in verità, già con l’entrata in vigore del cit. D.L. n. 34/2020 vi sia stato un significativo ridimensionamento del ricorso allo smart working da parte della PA), ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività.

Il primo passo da compiere è rappresentato, dunque, dalla individuazione delle attività che all’interno di ogni amministrazione risultino compatibili con il lavoro agile, ma non solo da un punto di vista astratto e generale. La legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha infatti aggiunto un nuovo inciso al comma 1 del citato art. 263, con il quale si precisa che l’applicazione del lavoro agile al 50% del personale adibito a mansioni con esso compatibili sia effettuata comunque soltanto “a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente”.

A seguire, dovranno essere specificati tutti i dipendenti assegnati a queste attività, così da poter quantificare il numero minimo di addetti da adibire al lavoro agile all’interno dell’amministrazione.

Infine, andranno fissati criteri generali e trasparenti per l’individuazione dei dipendenti che saranno chiamati a rendere la propria prestazione in modalità agile. In proposito risulta consigliabile l’introduzione della rotazione di questi lavoratori, ma in alternativa si potrebbe anche tener conto dello stato complessivo di salute dei dipendenti o della loro situazione familiare.

Tags: Lavoro agile