Lo scorso 26 settembre è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).
Tali modifiche legislative comportano significative conseguenze in merito alla possibilità per i Comuni di mantenere le disposizioni regolamentari in ambito di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, dato che tale tipologia di rifiuto è stata completamente sostituita dalla nuova tipologia di rifiuti urbani.
L’argomento è stato oggetto dell’approfondimento n. 21 nel quale, dopo un breve excursus della disciplina di riferimento, sono stati forniti diversi punti di riflessione volti a chiarire quale sia l’impatto della nuova norma ambientale sulla disciplina comunale in materia di assimilazione.
Si precisa in ogni caso che le modifiche al D.Lgs. 152/2006 avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, termine individuato dall’art. 6 co. 5 D.Lgs. 116/2020 allo scopo di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti di procedere con il graduale adeguamento operativo delle attività rispetto la definizione di rifiuto urbano.
La tassazione nell’anno corrente potrà quindi continuare ad essere ispirata ai medesimi criteri e principi già applicati negli scorsi anni, senza necessità di operare ricalcoli o variazioni rispetto a quanto quantificato per ciascuna utenza ad inizio anno, ad es. negli avvisi di pagamento predisposti.