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La mobilità non è più neutra per nessun Comune

Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, attuato dal decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020, basato su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità tra enti non può più considerarsi neutrale ai fini della finanza pubblica.

Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

Dal dettato normativo non si evincono, peraltro, ragioni che portino a ritenere non estensibili tali considerazioni anche a quei Comuni che, in ragione della elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, sono destinatari di specifiche disposizioni volte ad una riduzione del rapporto spesa/entrate (l’art. 33, comma 2, citato prevede in proposito che “i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”).

Si tratta, a parere del Collegio, di norme rispondenti anch’esse alla medesima esigenza di generale superamento della logica del turn over, istituto richiamato dal legislatore funzionalmente alla riconduzione del detto rapporto nelle soglie previste e, quindi, sempre in correlazione alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria con deliberazione n. 110/2020/PAR.