Nel recente atto di segnalazione n. AS2070/2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esaminare gli atti istruttori adottati da un comune per l’affidamento in house providing di alcuni servizi (atti pubblicati sulla piattaforma Anac “Trasparenza SPL”), ha ritenuto non condivisibile l’inquadramento della manutenzione del verde pubblico e del c.d. verde attrezzato quali attività strumentali.
L’Antitrust, nel richiamare propri precedenti atti di segnalazione, ha ricordato che “l’attività di manutenzione del verde pubblico e, per attrazione, l’attività di manutenzione del c.d. verde attrezzato, rientrano nell’alveo dei “servizi d’interesse economico generale di livello locale” di cui all’articolo 2, comma 1, l ettera c), del d.lgs. n. 201/2022 e pertanto il relativo affidamento in house è disciplinato dagli articoli 14 e 17 del medesimo decreto, al quale anche l’articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 fa espresso rinvio.”
Riprendendo i precedenti provvedimenti dell’AGCM richiamati nell’atto AS2070/2025, si rileva in particolare che nel solo provvedimento AS1959/2024 è contenuto un espresso richiamo ad un’espressione giurisprudenziale riguardante la gestione del verde pubblico, ovvero la sentenza del TAR Campania n. 3176/2019 in cui si classifica la gestione del verde pubblico (nel caso affrontato dai giudici), quale servizio pubblico locale.
Rispetto a tale autorevole riferimento, occorre tuttavia evidenziare come nella prassi della stessa AGCM si rilevino atti di segnalazione in cui l’attività di manutenzione del verde pubblico è stata classificata come servizio strumentale; si fa specifico riferimento ai pareri resi dall’Autorità nell’ambito delle istruttorie previste dall’art. 23bis del DL 78/2010 (oggi abrogato) in cui gli enti sottoponevano all’Antitrust la richiesta di procedibilità in merito all’affidamento di servizi pubblici locali secondo il modello in house providing. Nei pareri AS598 – AS592 – AS589 – AS576 (riscontrabili nei bollettini n. 34/2009 e 35/2009), si osserva come l’Autorità abbia rilevato il non luogo a provvedere in quanto i servizi di manutenzione del verde per cui enti istanti richiedevano la verifica delle condizioni per procedere all’affidamento in house providing, non risultavano riconducibili, ad avviso della stessa Autorità, nell’alveo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto ritenuti strumentali.
Nel contesto sopra delineato, si ritiene pertanto che le indicazioni fornite dall’AGCM per discernere i servizi pubblici locali rappresentino un presupposto essenziale nell’ambito dell’attività istruttoria che ogni amministrazione è tenuta a condurre preliminarmente alla scelta delle modalità di affidamento; tali indicazioni evidenziano come i servizi strumentali siano svolti in favore della pubblica amministrazione e dell’utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività; in tal senso, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante. Sempre secondo l’AGCM, la distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all’attività dell’ente si coglie ancor meglio se si tiene in considerazione che si ravvisa un servizio pubblico locale quando è presente sul territorio un’utenza diffusa che corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette solo nei confronti dell’ente, ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.
Pur tenendo nella massima considerazione i suddetti criteri distintivi enunciati dall’AGCM, si ritiene che con riferimento all’affidamento di servizi di manutenzione del verde, non si possa aprioristicamente ricondurre gli stessi nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (assoggettandoli quindi alle disposizioni del D. Lgs 201/2022); occorrerà invece esaminare l’insieme delle prestazioni richieste al gestore esterno rispetto alle funzioni ed alle responsabilità che residuano in capo all’ente locale e poi procedere a classificarli; a titolo esemplificativo, un affidamento che si limitasse ad assegnare al terzo il solo sfalcio dell’erba (o altre attività puntuali quali la potatura), residuando in capo all’ente la supervisione e la responsabilità circa la fruizione dell’intera area verde da parte dei cittadini, manterrebbe, a parere di chi scrive, le caratteristiche del servizio strumentale, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa AGCM.