Come noto, il nuovo CCNL dell’Area Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024 ha riscritto la disciplina sulla retribuzione di posizione spettante ai Segretari comunali e provinciali (art. 60). In particolare, è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, attraverso la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e a criteri di graduazione espressamente individuati nel testo contrattuale.
Ora, però, si pone il problema di come applicare la nuova disciplina nelle sedi di segreteria convenzionate.
Nel precedente sistema (in vigore fino al 31 dicembre 2024), infatti, la maggiorazione della retribuzione di posizione poteva essere determinata autonomamente da ciascun ente (fermo restano che, in ossequio all’art. 1, comma 2, dell’accordo integrativo nazionale del 13/01/2009, la percentuale massima del 50% doveva ritenersi insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria fosse una convenzione tra due o più comuni, a prescindere dalla popolazione complessiva).
Inoltre, come ben evidenziato dall’Aran nell’orientamento applicativo AFL8, il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione presso uno solo degli enti convenzionati non comportava necessariamente l’obbligo di ripartire il maggiore onere con gli altri enti convenzionati.
Con il nuovo CCNL, tuttavia, lo scenario muta drasticamente, imponendo agli enti aderenti ad una convenzione di segreteria di ripensare profondamente il sistema di determinazione del compenso da riconoscere al segretario e le relative modalità di riparto.
Anzitutto sembra corretto demandare al solo Comune capo-convenzione l’approvazione dei criteri per la pesatura della posizione del segretario, anche se pare imprescindibile a tal fine una previa concertazione degli stessi con gli altri enti convenzionati.
Nell’ambito della graduazione della posizione del segretario, però, non si potrà fare a meno di considerare le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in tutti i comuni convenzionati. Invero, non è affatto scontato che il segretario svolga le stesse funzioni presso tutti gli enti convenzionati, né che questi ultimi siano ugualmente interessati da situazioni di disagio logistico od organizzativo.
In alternativa, si potrebbe anche ipotizzare di scomporre la pesatura complessiva del segretario in più frazioni, rimettendo a ciascun comune aderente alla convenzione (ognuno per la quota-parte di propria competenza) una pesatura parziale della posizione da effettuare sulla base dei criteri unici determinati per la convenzione.
In ogni caso, poi, una volta determinato il valore della retribuzione di posizione spettante al segretario, bisognerà preoccuparsi di valutare come ripartire i relativi oneri tra gli enti convenzionati. E da questa operazione non discendono ovviamente solo conseguenze di carattere finanziario, andando queste spese ad incidere anche sul rispetto dei vigenti limiti di spesa in materia di personale (tra cui, in particolare, quello imposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017).
Come sappiamo, ordinariamente questi oneri vengono ripartiti tra i singoli enti in funzione della quota di partecipazione di ognuno di essi alla convenzione di segreteria, ma nulla vieta a nostro avviso di ripartirli anche secondo criteri differenti, come ad esempio il “peso” dell’incidenza di ciascun ente nella determinazione concreta del valore di tale voce retributiva.