Con deliberazione n. 30/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ha ricordato che la corretta gestione del fondo delle risorse decentrate comprende “tre fasi obbligatorie e sequenziali” e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell’esercizio di riferimento, le relative risorse possono essere impegnate e liquidate. Più precisamente, la prima fase consiste nell’individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la seconda nell’adozione, da parte del dirigente, dell’atto di costituzione del fondo medesimo, sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione, e la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.
Solo quando si completa l’intero iter, l’Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR). La costituzione del fondo, difatti, è un atto unilaterale (determinazione a contrarre) che va adottato da parte del Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’Ente.
La costituzione del fondo, pur atto propedeutico ed essenziale, attribuisce, quindi, un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili) che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile, costituente titolo legittimante, che permette all’Ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).
Proprio alla luce di tali considerazioni, precisa la Corte, va stigmatizzata la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per la Lombardia, deliberazione n. 53/2021/PAR).
Orbene, l’impegno di spesa connesso al fondo può, quindi, essere adottato solo dopo la sottoscrizione della contrattazione integrativa; difatti “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR).
In merito, il principio contabile punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.
Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio…….Omissis ………”.
Secondo il predetto principio contabile, dunque, nel caso in cui si è costituito il fondo, le risorse risultano definitivamente vincolate e non potendosi assumere l’impegno (non essendo stata approvata la contrattazione integrativa), le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Ma cosa accade se l’ente, dopo aver regolarmente costituito il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata ed aver provveduto alla sottoscrizione finale del contratto decentrato nell’anno di riferimento, non ha impegnato le relative somme entro la fine dell’esercizio?
Secondo la Sezione siciliana, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, a fine esercizio, l’Ente, in assenza dell’impegno, potrà far confluire le relative risorse nella quota vincolata del risultato di amministrazione e, in conformità a quanto sancito dall’ordinamento contabile, impegnerà le risorse de quibus nell’esercizio successivo a quello di riferimento.