Secondo la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sezione/Collegio 3 (sent. n. 297 del 15.04.2021) le variazioni catastali dovute a modificazioni dell’immobile denunciate dal contribuente di propria iniziativa sono applicabili, ai fini accertativi, solo dalla data della denuncia e non retroattivamente anche qualora la situazione materiale dichiarata sia anteriore, purché non vi sia una falsa rappresentazione materiale proveniente dalla denuncia.
La questione aveva ad oggetto avvisi di accertamento ICI inerenti ad un terreno condominiale pertinenziale circostante un condominio, composto da un edificio principale a cinque piani fuori terra e un piano seminterrato e da un corpo di fabbrica adiacente interrato, adibito a box auto, che era stato oggetto di frazionamento con riattribuzione della rendita.
Rispetto a tale rendita, il contribuente, in sede di contenzioso, aveva sostenuto di essere venuto a conoscenza di detto classamento solo a seguito della ricezione degli atti di accertamento e di aver dunque provveduto a presentare apposito DOCFA per ottenere la variazione toponomastica e la correzione della rendita attribuita. Oggetto del contendere riguardava quindi la possibile retroattività del classamento operato a seguito di presentazione del DOCFA.
Pe risolvere la questione, i giudici tributari hanno richiamato il consolidato principio secondo il quale “in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione” (Cass. n.13018 / 2012; Cass. n. 11844/2017)”.
In conclusione quindi, nel caso esaminato non poteva essere confermato che il riesame del classamento operato dall’Agenzia del Territorio su istanza di parte costituisse esercizio della potestà di autotutela dato che detto classamento non era derivato da una correzione di un errore materiale, ma da una variazione per errata rappresentazione grafica denunciata dallo stesso contribuente tramite DOCFA.