Come noto, con l’art. 1 co. 527 L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), il Legislatore ha attribuito una serie di funzioni di regolazione e controllo inerenti al sistema di gestione dei rifiuti urbani all’Autorità per l’energia elettrica e il sistema idrico (successivamente rinominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in breve, ARERA), al fine di migliorarlo e garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché’ adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione.
Al fine di ottemperare a detto incarico, l’Autorità ha emanato una serie di deliberazioni riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti in forza della delega ottenuta con la L. 205/2017. Benché nel regolamentare la materia ARERA si sia generalmente posta in linea di continuità con i provvedimenti normativi andando ad integrarli, non di rado, specie nell’ambito TARI, la stessa ha emanato direttive non pienamente in linea con la disciplina tributaria e quella riguardante l’ordinamento degli Enti locali in genere.
Pubblichiamo l’Approfondimento n. 7 nel quale si è cercato di chiarire, in primo luogo, se le disposizioni ARERA devono essere considerate alla stregua di disposizioni normative e pertanto vincolanti per i Comuni. In secondo luogo si metterà in luce il rapporto tra le disposizioni contenute nella Deliberazione 15/2022/R/rif e la disciplina TARI di riferimento, con lo scopo di individuare quelle che, a nostro avviso, saranno da tenere in considerazione al fine di adeguare i regolamenti comunali in materia.