Con la recente ordinanza n. 26824 del 16 ottobre 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento di una graduatoria, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva non può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta (Cass. n. 31427/2021).
Per cui, a maggior ragione, si deve escludere che l’idoneo possa vantare un diritto soggettivo all’assunzione laddove l’amministrazione pubblica detentrice della graduatoria non abbia nemmeno mai manifestato la propria volontà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria in cui egli risulta inserito.
Peraltro, ricorda la Corte, è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (Cass. S.U. n. 10404/2013).