I magistrati della Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE hanno ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso.
In sede di esame dei rendiconti di un Comune è emerso come lo stesso si sia trovato a dover far fronte ad un maggior debito, a titolo di interessi legali, moratori, rivalutazioni e spese di lite, a causa di condotte omissive che hanno ritardato la comunicazione dell’esistenza del debito ed il conseguente differimento nel pagamento del dovuto.
Il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del DLgs. 267/00 deve avvenire tempestivamente in qualsiasi momento dell’anno così come previsto anche all’art. 193 comma 2 del citato decreto che, come noto, prevede che “almeno una volta entro il 31 luglio” l’ organo consiliare adotti, “lett. b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194”.
In particolare si legge: “Ciò posto, questa Sezione ritiene di sottolineare l’importanza della tempestività dell’adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, evidenziando come la stessa adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell’art. 194 TUEL di valutare l’utilità, ma anche ad una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è volto a riportare all’interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese.”
La delibera riporta, poi, il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.