In un contesto “ideale” in cui ordine, chiarezza e rigore dovrebbero essere i principi conduttori di tutto il sistema della Pubblica Amministrazione non sarebbe necessario dover sottolineare un concetto come quello evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana nella delibera 60/2020/PRSP del 2 luglio 2020.
Nell’ambito dell’attività di controllo che i magistrati contabili hanno condotto sui Rendiconti 2015 e 2016 di un Comune è emersa, in particolare, un’errata quantificazione del FCDE accantonato in avanzo di amministrazione al 31.12.2015.
L’ente ha affermato di avere utilizzato il “metodo ordinario ridotto” che prevederebbe una percentuale di accantonamento più bassa rispetto al 100% e, più precisamente, pari al 36% nell’esercizio 2015, anche in sede di rendiconto. Il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al contrario, non prevede tale metodologia di conteggio.
Il punto è che: “A dire dell’Ente tale scelta sarebbe stata avvalorata dalle indicazioni riportate nello schema di relazione approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti nonché da alcune interpretazioni dei principi contabili fornite dopo l’entrata in vigore dei suddetti principi, tra cui una fornita dall’ANCI.”
Nel confermare l’errata applicazione della norma e ipotizzando una probabile confusione dell’Ente tra quanto previsto per il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione rispetto a quello previsto in sede di rendiconto i magistrati contabili hanno sottolineato quanto segue: “Per completezza il Collegio, infine, sottolinea come il richiamo alle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti sia privo di pregio non avendo tali indicazioni alcuna valenza né normativa né interpretativa. Stesse conclusioni per i pareri redatti dall’Anci che pur rappresentando una “fonte” più autorevole, non possono acquisire valore sostanziale e porsi in contrasto con le interpretazioni fornite dalla Corte dei conti.”
Siamo ormai abituati, a causa della confusione spesso creata dal numero sempre crescente di norme e fonti normative diverse che creano vuoti interpretativi rilevanti, a tenere in grande considerazione le indicazioni e le interpretazioni di organismi ed associazioni di riferimento come Anci stessa la cui attività a servizio degli enti locali è certamente utilissima ed importante. Occorre, però, fare un distinguo sul “peso” di una comunicazione relativa alla proroga di una scadenza, che trova quasi sempre successivo riscontro nel disposto normativo, rispetto ad, eventuali, indicazioni operative che si pongono in contrasto con quanto specificatamente dettato dalla norma.