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La Corte dei conti si pronuncia sui limiti e sulle procedure di affidamento degli incarichi esterni

Con la recente deliberazione n. 3/2021/REG, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha avuto modo di effettuare una pregevole ricostruzione del vigente quadro normativo di riferimento in materia di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni, ricordando anzitutto che, “in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno”.

Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi, poi, a differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle già richiamate regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo.

Per tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”.

Inoltre, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti relativi alla pubblicità degli incarichi esterni, il Collegio ricorda la necessità del rispetto della tempistica prevista dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. 33/2013, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.

Tags: Incarichi di lavoro autonomo