Con deliberazione n. 113/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una serie di quesiti riguardanti l’applicazione dell’incentivo introdotto dall’art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, norma che prevede la possibilità per gli Enti locali (e previa approvazione di apposito regolamento) di destinare “…il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (…) in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”.
In proposito la Corte ha chiarito innanzitutto che il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi deve essere determinato in misura pari al maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati, ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti).
In altri termini, precisa il Collegio, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.
La Sezione ha poi confermato che, con riferimento alla tempestività dell’approvazione del rendiconto, debba aversi riguardo al rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse e quindi al medesimo conto consuntivo in cui è accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”.
I Giudici hanno infine ribadito che il ritardo (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto inibisce in ogni caso l’erogazione degli incentivi di cui trattasi, anche se ciò non sia dipeso affatto da responsabilità “…dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”.
Sul punto specifico, si legge nel parere, è appena il caso di evidenziare che si è già recentemente pronunciata questa Sezione con la deliberazione n. 192/2023, affermando condivisibilmente, tra gli altri, il principio di diritto secondo cui “…Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione, vale a dire l’approvazione del bilancio consuntivo oltre il termine stabilito dal TUEL (cfr. la citata SRC Sicilia n. 120/2022)…”.