Con deliberazione 66/2020/PAR la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria ha confermato come le spese di progettazione definitiva ed esecutiva debbano trovare iscrizione a carico degli stanziamenti relativi all’opera complessiva prevista a titolo II della spesa.
La disamina delle disposizioni normative previste ai punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del principio contabile allegato 4/2 al DLgs. 118/2011 così come modificato dal DM 1° marzo 2019 ed il successivo richiamo alla delibera della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 352/2019/PAR portano ad evidenziare come le spese di progettazione, di livello successivo al primo, laddove risulta rispettata la corrispondenza dei diversi documenti di programmazione (DUP, programma triennale, elenco annuale) con il quadro contabile di riferimento e le relative, attendibili, previsioni di fonti di finanziamento, debbano essere imputate al titolo II della spesa in corrispondenza degli stanziamenti riferiti all’opera stessa.
E’ utile ricordare un passaggio citato nella delibera n. 352/2019/PAR della Sezione Lombardia a rimarcare l’importanza di una coordinata programmazione dei lavori pubblici da parte degli enti che, ancora troppo spesso, finanziano spese di progettazione (a volte impropriamente a titolo II della spesa) che resteranno lettera morta: “in linea generale, inoltre, va evidenziato che la progettazione di un’opera, seppur articolata secondo livelli, non può prescindere da un quadro trasparente e determinato a monte, relativamente alla sua realizzazione e, sotto il profilo contabile, relativamente ad una chiara previsione ed effettiva contezza delle relative forme di finanziamento. La Sezione ritiene, pertanto, che il conferimento di un incarico relativo alle spese di progettazione, secondo le regole predette e da contabilizzare tra le spese di investimento, vada inserito nell’ambito di una effettiva e concreta programmazione dell’opera, ove, di conseguenza, anche le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare devono essere conosciuti o conoscibili ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso ad un affidamento – e quindi vengano utilizzate risorse pubbliche – non funzionalizzato al perseguimento di un concreto interesse pubblico.”