Con la delibera n. 81/2020/PAR del 4 agosto scorso la Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha affermato quanto segue : “4.5 Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, per quanto concerne i proventi da contravvenzioni al codice della strada, sul piano della finalità sottesa alla normativa esaminata e all’utilizzo delle relative risorse, va evidenziato come la destinazione della spesa sia indicata dal legislatore proprio nel “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. In altri termini, «il vincolo di destinazione previsto dal legislatore è finalizzato ad incrementare l’attività connessa ad un servizio pubblico (quello di “polizia stradale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del “codice della strada”) attribuito agli enti comunali per quanto concerne i centri abitati» (cfr. Sezione Autonomie della Corte dei conti, delib. n. 1/2019/QMIG).
In senso analogo, per quanto riguarda i fondi relativi alla TARI, si deve considerare che le gestioni vincolate preordinate a finanziare direttamente specifici interventi di spesa presuppongono un collegamento diretto e immediato fra le risorse che affluiscono al bilancio e la spesa cui sono destinate. Il flusso di entrata deve essere in grado sempre di finanziare gli specifici interventi cui è destinato. Deve sussistere stretta correlazione fra le entrate previste e le spese che devono essere sostenute nel rispetto della programmazione assunta, al fine del raggiungimento degli obiettivi predeterminati, i quali, nel caso di specie, si concretizzano nell’integrale copertura dei costi del servizio indispensabile di raccolta e smaltimento dei rifiuti (cfr. Sezione Autonomie della Corte dei conti, delib. n. 3/2017/QMIG).”
I magistrati contabili si sono espressi a seguito della richiesta di un ente relativa alla possibilità di utilizzare le entrate, a destinazione vincolata, da TARI e da sanzioni CDS, sia nella fase di risanamento che per la gestione straordinaria da parte dell’OSL. In merito alle competenze dell’organo straordinario di liquidazione il Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 prevede all’art. 36 comma 2 “1. In deroga)) a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione.” stabilendo così la possibilità da parte dell’OSL di gestire anche gli incassi ed i pagamenti a residuo coperti da vincolo.
Questa apertura, in deroga al TUEL, conferma in ogni caso la natura vincolata delle voci che deve essere rispettata pur se ricondotte all’interno della gestione straordinaria dell’OSL.