Un Sindaco ha chiesto un parere alla propria Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in merito alla possibilità di cumulare l’indennità di ordine pubblico con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale addetto al servizio di Polizia municipale.
I Giudici contabili del Veneto, dopo un’ampia ricostruzione del quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, hanno ricordato con deliberazione n. 96/2020/PAR che il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, all’art. 56 quinquies, prevede la non cumulabilità dell’indennità di servizio esterno con l’indennità di cui all’art. 70-bis “indennità condizioni di lavoro”, e, al contrario, la cumulabilità con l’indennità di turno di cui all’art. 23, comma 5 (indennità per il personale turnista), con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (indennità per il personale di vigilanza), e con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva.
La non cumulabilità con l’indennità di servizio esterno, dunque, risulta avere ad oggetto – come indicato nella disposizione sopra richiamata – la c.d. “indennità condizioni di lavoro”, la cui remunerazione trova giustificazione nello svolgimento, tra l’altro, di attività disagiate o esposte a rischi e, di conseguenza, pericolose o dannose per la salute.
Tuttavia, la menzionata indennità ha riguardo alla relazione tra i peculiari dipendenti della Polizia locale e gli altri dipendenti del medesimo comparto che non si trovano nelle predette condizioni di peculiarità.
In tale senso, l’indennità di O.P. appare più assimilabile, quanto al personale di Polizia locale, alle c.d. indennità speciali erogate da “soggetti terzi” indicate – per il personale appartenente alle specialità della Polizia di Stato – nella circolare del Capo della Polizia del 03 aprile 2020, che non all’indennità di cui all’art. 70 bis del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
Postulano, nel senso della natura “esterna ed eccezionale” dell’indennità di O.P. in favore del personale di Polizia locale, oltre all’inciso contenuto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 333-G 2.3.81 del 07/12/2006 (che sottolinea come la corresponsione dell’indennità in parola vada riconosciuta al personale di Polizia locale solo quando l’ordinanza del Questore stabilisca uno specifico contingente numericamente determinato di operatori di Polizia locale, in quanto, altrimenti i servizi resi dal personale appartenente ai predetti Corpi e Servizi potrebbero essere considerati normali servizi di istituto e quindi, non meritevoli del riconoscimento dell’ indennità), anche la stessa intera sequenza procedimentale che consente l’inserimento del personale di Polizia locale nei servizi di Ordine Pubblico. Ci si riferisce, in particolare, all’estrinsecazione del modello coordinamentale sancito dalla L. n. 121/1981 (nel testo emergente dalla modifica impressa con il D.Lgs. n. 279/1999) che, per il tramite delle norme dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 3 e 5 della L. n. 65/1986, realizza pienamente il principio di leale collaborazione tra enti ed istituzioni della Repubblica, anche sul versante della partecipazione del personale di Polizia locale – sebbene con compiti ausiliari ed in diretta dipendenza dall’Autorità di pubblica sicurezza – alle funzioni di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Inoltre, non va trascurato che – a rappresentazione di quanto il legislatore abbia inteso considerare il peculiare ruolo della Polizia locale nel contesto emergenziale connesso al contenimento epidemiologico del Covid-19 – con la L. 22 maggio 2020 n. 35 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato modificato il comma 9, dell’art. 4, del preveniente D.L. n. 19/2020, inserendo, dopo le parole: “delle forze di polizia”, le seguenti parole: “del personale dei corpi di Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”. Siffatta norma pone all’evidenza che i Prefetti, nell’assicurare l’esecuzione delle misure di prevenzione e cautela volti a determinare il contenimento della diffusione epidemiologica in parola, expressis verbis, rilancia la potenzialità di supporto che può offrire il personale di Polizia locale, in servizi che, ove coordinati nei termini sopra descritti, possano generare il riconoscimento dell’indennità di O.P. in termini di cumulabilità non dissimilmente da come ha precisato il Capo della Polizia nella circolare del 03 aprile 2020.
Tutto ciò posto, dirimente è il fatto che il legislatore abbia ritenuto di conservare il divieto di cumulo per alcune particolari indennità. Infatti, nella prospettiva delle citate circolari, l’art. 10, co. 2, lett. c), del DPR n. 147/90, disciplinante le fattispecie tassativamente preclusive del cumulo, non può che considerarsi norma speciale, non estensiva per analogia e di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi). Infatti, il richiamo dell’art. 56 quinquies, co. 2, lett. d), del CCNL 2018 “Funzioni locali”, all’art. 70 bis, non appare segnatamente riconducibile alla nozione tecnica di “ordine pubblico”, quindi non preclude, aprioristicamente, il cumulo in parola, a condizione che ricorrano tutti i presupposti testé enunciati e solo quando si verifichino le eccezionali condizioni necessarie.
In conclusione (sulla base del quadro normativo ed ermeneutico sopra analiticamente ricostruito) la Sezione ravvisa l’opportunità di evidenziare che l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo – solo eccezionalmente consentite – non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell’oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l’attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.