Con la recente ordinanza n. 9121 del 31 marzo 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «La competenza per l’applicazione delle sanzioni disciplinari “minori” in capo al dirigente dell’ufficio presso cui il lavoratore presta servizio, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 1, va stabilita sulla base all’organigramma dell’ente di riferimento e può essere legittimamente fissata anche in capo a chi non sia l’immediato superiore gerarchico del dipendente, ma sia comunque un dirigente posto in linea gerarchica rispetto allo stesso. Inoltre, pur in assenza di tale previsione nell’organigramma dell’ente, l’eventuale applicazione della sanzione da parte non del superiore diretto immediatamente preposto all’ufficio presso cui il dipendente presta servizio, ma di altro dirigente ancora superiore ma pur sempre nella medesima linea gerarchica propria del settore di appartenenza, non comporta alcuna nullità della sanzione irrogata, risolvendosi nell’intervento di un dirigente comunque di pertinenza del settore presso cui il servizio è prestato, ma in maggiore posizione di terzietà e quindi con una ancora maggior garanzia per il dipendente. Resta tuttavia in ogni caso salva la necessità che lo spostamento della funzione disciplinare verso soggetti diversi da quello competente e preposto all’ufficio di appartenenza non si traduca in violazione del termine normativamente stabilito per la contestazione, da misurarsi pertanto rispetto alla contezza dell’illecito che si abbia nel contesto dell’ufficio, munito di dirigente o preposto competente, di appartenenza».
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- Luca Di Donna
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La competenza all’irrogazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità
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