Un Comune ha chiesto all’Aran se sia possibile, sulla base di una autonoma valutazione delle proprie esigenze organizzative, disporre la collocazione in ferie d’ufficio del personale anche relativamente al congedo ordinario dell’anno in corso (con la sola eccezione delle due settimane di obbligatoria fruizione tra giugno e settembre).
L’Agenzia, dopo un’ampia ricostruzione della normativa contrattuale applicabile all’istituto, ha avuto modo di precisare che la valutazione delle esigenze di servizio e di quelle dei dipendenti ai fini delle conseguenti determinazioni gestionali sulla fruizione delle ferie, costituisce, all’evidenza, una questione definita dalle concrete situazioni organizzative e gestionali e la relativa decisione, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è prerogativa esclusiva dell’Ente.
Il comma 9 dell’art. 28 del CCNL de 21.5.2018 delle Funzioni Locali statuisce, infatti, che le ferie “sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste dei dipendenti”. Il cit. comma 9 dispone, dunque, che il potere datoriale di indicare i periodi di fruizione delle ferie sia esercitato sulla base della valutazione delle esigenze di servizio tenendo conto per quanto possibile anche delle preferenze rappresentate dai dipendenti, fermo restando che, ovviamente, queste ultime risultano oggettivamente recessive rispetto alle prime.
A giudizio dell’Aran, pertanto, la locuzione “tenuto conto” di cui al ridetto comma 9, stante il suo carattere di clausola di tutela della facoltà di richiesta del dipendente, deve essere correttamente intesa nel senso che, laddove questi rappresenti le proprie preferenze in ordine ai periodi di fruizione delle ferie e le medesime non possano essere accolte per motivi di servizio, delle ragioni del diniego gli si debba dare, sia pur sinteticamente, esauriente notizia esplicativa.