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La certificazione dell’organo di revisione sull’ipotesi di accordo integrativo può essere solo preventiva

Con deliberazione n. 85/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia ha escluso categoricamente la possibilità che l’organo di revisione eserciti un controllo ex post, “ora per allora”, su un contratto integrativo già sottoscritto ed applicato dall’ente.

I Giudici contabili hanno infatti ricordato che, trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di direzione politica può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

Quindi l’organo di direzione politica «potrebbe certamente autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico – finanziario stabiliti dalla legge».

Nel caso, quindi, di mancanza di certificazione da parte dell’organo di revisione o addirittura di diniego di certificazione (i.e. certificazione negativa), appare assolutamente non condivisibile l’ipotesi di «autotutela conservativa mediante convalida» non foss’altro per il fatto che l’atto ipoteticamente oggetto di convalida (la certificazione del collegio dei revisori) non è esistente (o, peggio, ha contenuto negativo, di diniego di certificazione) e pertanto la convalida appare oggettivamente impossibile (dato che non può convalidarsi un atto che non è mai venuto ad esistenza) o comunque in contrasto con un altro atto (il diniego di certificazione).

Peraltro, anche volendo ritenere possibile che l’organo di revisione si pronunci ex post, nonostante il decorso dei termini previsti, sulla relazione tecnico-finanziaria e sulla relazione illustrativa attinenti un contratto integrativo già sottoscritto ed applicato, tale ipotesi appare comunque in contrasto con la ratio della normativa in esame; infatti, la preventiva certificazione «sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori» ha l’obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale ed il consentire agli enti locali di addivenire alla sottoscrizione ed applicazione di accordi controllati ex post non farebbe che frustrare, ad esempio ed in primis, le esigenze di rispetto dell’equilibrio di bilancio e dell’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea di cui all’articolo 119 della Costituzione.

L’importanza dell’acquisizione preventiva (e non successiva, a “sanatoria”) della certificazione dell’organo di revisione costituisce elemento indubitabile, tant’è che, ad esempio, è stata affermata la natura di «elemento costitutivo [della] certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione. Sul punto, si tenga altresì presente che l’art 15, comma 4 del CCNL 1.04.1999 prevede come: “..Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”. Peraltro, l’esigenza che detti adempimenti siano necessari al fine di dare corretto svolgimento all’intera procedura che involge il “Fondo” emerge chiaramente nelle Note applicative alla Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 recante “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, ove si afferma: “La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell’Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l’indice che segue. Ogni sezione dell’indice andrà completata con l’illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l’Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” e spetterà all’Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti”. (III 1. “Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”)» (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016).

Di conseguenza, al di fuori della particolare fattispecie di cui si è detto (silentium dell’organo di revisione protratto per quindici giorni), non è pertanto possibile sottoscrivere ed applicare il contratto integrativo privo di certificazione in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo negativo (del resto, anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 chiaramente afferma che «Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell’organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato»). Diversamente opinando, infatti, si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o con altre norme di carattere imperativo (ai sensi dell’articolo 40 bis del d.lgs. n. 165/2001).

A fortiori, deve richiamarsi la disposizione dell’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001 secondo la quale «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione».

Del resto, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (si veda, tra le tante, da ultimo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 40/2020/PRSP).

La Sezione, pertanto, ritiene conclusivamente che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all’organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo dell’organo di revisione dei conti, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Tags: Contrattazione integrativa, Fondo risorse decentrate, Revisori dei conti