Con l’ordinanza n. 10400 del 31/03/2022 la Cassazione civile Sez. VI – 5, torna a pronunciarsi in tema di individuazione del soggetto passivo dell’IMU per un bene immobile ancora detenuto dall’ex concessionario a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria.
La questione è stata oggetto di molteplici pronunce della Cassazione con le quali è stato affermato che “In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n. 418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021; Cass. sez. 6-5, ord. n. 585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n. 25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019)”.
Si evidenzia che l’isolato precedente in senso contrario – Cass. Sez. 5, sentenza n. 19166 del 17/07/2019 (“In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in “leasing”, soggetto passivo dell’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, è l’utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata – in forza del principio di ultrattività del contratto – anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell’immobile”) è già stato ampiamente criticato e superato dalle sopra citate pronunce n. 25249 e 29973 del 2019.
L’orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge in quanto il legislatore in passato con l’art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e attualmente con l’art. 1 comma 743 della L. 27-12-2019 n. 160, ha statuito che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” e pertanto ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la detenzione materiale del bene bensì l’esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell’utilizzatore, ponendosi in tal senso in linea con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza ed è “anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l’ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto” (sentenza 25249/2019)”.