Con sentenza n. 19767 del 22 settembre 2020, la Cassazione si è espressa in tema di riduzioni TARI di cui ai commi 656 e 657 dell’art. 1 Legge 147/2013.
Il ricorso, proposto da una Società, riguarda la mancata applicazione della riduzione prevista dalla Legge nel caso di non effettuazione del servizio di raccolta di cui al citato comma 657.
A tal proposito, i giudici hanno innanzitutto ribadito che “[…] la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione”.
Nell’ambito delle citate riduzioni previste dai commi 656 e 657 invece, la Corte ha affermato quanto segue:
“In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. Diverso invece il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013, le quali sono meramente eventuali e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale sarà compito del giudice di merito individuare […]. La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici. Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta”.
I giudici hanno concluso affermando che: “Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale”.
A tal proposito, occorre tuttavia osservare che, la norma prevede quanto segue: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.
Da ciò consegue che probabilmente la Corte non ha considerato correttamente la misura di riduzione da concedere: la legge prevede che la misura della tassazione non sia superiore al 40% della tariffa (quindi dovuto 100 diventa dovuto 40): la riduzione applicabile è pari almeno al 60% del tributo dovuto. La Corte probabilmente confonde la misura della riduzione con la misura della quota dovuta, stabilendo che la riduzione sia almeno pari al 40% (quindi dovuto 100 diventerebbe dovuto 60). Probabilmente l’errore è meramente materiale, quindi facendo salvo il ragionamento a monte, nel caso di specie occorrerà riconoscere una riduzione pari o superiore al 60% del tributo dovuto.