Da domani entrerà in vigore la L. 130/2022 recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributario che apporterà diverse modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali l’inserimento del comma 9 bis all’art. 17 bis inerente al reclamo e alla mediazione.
Come si ricorderà, l’art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 prevede che per le controversie aventi valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo e può contenere la proposta di mediazione con rideterminazione dell’importo della pretesa tributaria. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. e) L. 130/2022, l’art. 17 bis sarà pertanto integrato con il seguente comma: “In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”.
Viene quindi stabilita normativamente la possibile responsabilità del funzionario che rigetterà, senza motivazione, il reclamo e la proposta di mediazione, preordinati al giudizio vero e proprio.
Gli Enti sono quindi chiamati ad individuare, con precisione e prima dell’emissione dell’atto impositivo (si ricorda che il nominativo del soggetto responsabile del contenzioso deve essere indicato nell’avviso di accertamento), il soggetto cui attribuire tale responsabilità, la quale discenderà direttamente dal danno economico cagionato all’Ente in quanto condannato al pagamento delle spese processuali.