Con Risoluzione n. 5/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2 comma 3 del Decreto MEF del 1° luglio 2020:
“Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici Tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24”.
Pertanto, per gli anni d’imposta fino al 2020 i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA.
A decorrere dall’anno d’imposta 2021 gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i seguenti codici:
– “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
– “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente interessi”;
– “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.
Alla luce di quanto sopra, a differenza degli avvisi di pagamento emessi fino all’anno 2020 che comprendevano la quota relativa al TEFA all’interno del codice di versamento relativo alla TARI, a decorrere dall’anno in corso, gli stessi dovranno contenere un’apposita riga relativa al versamento del tributo provinciale.