A partire dal 2015, con l’introduzione del nuovo ordinamento contabile ad opera del D.Lgs. 118/2011, tutti gli enti sono stati chiamati ad espletare alcune attività propedeutiche al fine di avviare la contabilità armonizzata. Tra queste assumono particolare rilievo quelle collegate all’inventariazione del patrimonio comunale, nello specifico:
- Riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniali di cui all’Allegato 6 del D. Lgs. 118/2011;
- Aggiornamento dell’inventario previa eventuale effettuazione di una revisione straordinaria e applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’Allegato n.4/3 al D.Lgs. n.118/2011 al fine ottenere una consistenza reale del patrimonio dell’ente e del relativo valore.
Le scritture inventariali sono la fonte descrittiva e contabile valutativa per la compilazione dello stato patrimoniale.
Un inventario che individua puntualmente nel dettaglio i cespiti posseduti e che viene aggiornato al valore reale dei beni (valore rideterminato anche in base ai nuovi coefficienti di ammortamento previsti) è alla base di una corretta esposizione dell’attivo immobilizzato dello Stato Patrimoniale.
Ulteriore sostegno ed enfasi a quanto previsto dalla normativa è rinvenibile nella numerosa giurisprudenza prodotta dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti che evidenziano come il mancato aggiornamento dell’inventario costituisca una grave irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune e, a tal fine, è indispensabile che l’ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente. L’assenza di un inventario aggiornato, inoltre, rende inattendibile il rendiconto, impedisce la corretta applicazione dell’art. 58 D.L. n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) e la prevista attività di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.
Su questa linea si è espressa anche la Corte dei Conti Sezione Autonomie con la recente Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali di cui alla deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG del 5 maggio scorso, nella sezione 6.3.2 dedicata al Patrimonio e agli Inventari.