Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 ha approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti). Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 13 marzo scorso e spetterà all’Autorità ARERA nei prossimi 4 mesi intervenire con apposito provvedimento per definire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie.
Quando manca un mese e mezzo alla scadenza per l’approvazione delle tariffe e per l’eventuale modifica dei Regolamenti TARI, gli uffici tributi comunali vivono nuovamente in una situazione di elevata incertezza: infatti per la copertura degli oneri derivanti dall’agevolazione, l’Autorità dovrà istituire con propri provvedimenti una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Tralasciando le gravi incertezze che ancora circondano l’applicazione delle componenti perequative già istituite con Deliberazione 386/2023, i Comuni che ad oggi volessero emettere gli avvisi di pagamento per l’annualità in corso dovrebbero attendere l’emanazione del nuovo provvedimento con cui ARERA definirà le modalità applicative del bonus, onde evitare la necessità di provvedere con un conguaglio successivamente (con ogni probabilità dell’importo di pochi euro).
È lo stesso DPCM a stabilire che la riduzione sarà del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti e che la stessa è riconosciuta automaticamente agli utenti domestici in possesso dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità che non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
L’automatismo è sicuramente facile a dirsi ma decisamente molto più complesso a farsi: per l’automatica applicazione, gli uffici tributi di ogni Comune dovranno quindi disporre delle informazioni connesse con la situazione ISEE di tutti i soggetti iscritti alla TARI ed i software gestionali, all’atto di elaborazione degli avvisi di pagamento dovranno sottrarre la quota di riduzione prevista. Anche l’adeguamento informatico richiederà i suoi tempi e l’invio degli avvisi ordinari della TARI rischia quindi di slittare notevolmente oppure di sdoppiarsi, generando incrementi nei costi di invio dei provvedimenti.
L’unica speranza è che l’Autorità decida di rinviare l’applicazione del bonus al 2026, definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo l’adeguamento entro la fine di quest’anno a tutti gli uffici tributi. Il DPCM dispone infatti che nell’ambito dell’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (con cui ARERA dovrebbe introdurre un nuovo metodo di calcolo delle tariffe che sostituisca il Metodo Normalizzato), l’Autorità possa prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell’applicazione del bonus.
Monitoreremo la vicenda e nelle prossime settimane forniremo ogni aggiornamento su questo sito.