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Interventi di razionalizzazione delle partecipate: le misure devono considerare i risvolti sul gruppo

Nella recente deliberazione n. 281/2021 PRSE, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha formulato le proprie osservazioni nei confronti di un ente locale che, nel porre in essere una misura di razionalizzazione che ha interessato anche la propria partecipata, non ha tenuto conto dei riflessi che tale operazione avrebbero potuto ingenerare sugli equilibri della stessa società; la Sezione ha preso in esame anche la relazione sul governo societario predisposta dagli amministratori della partecipata da cui si evince come l’operazione posta in essere dall’ente socio (alienazione della titolarità del farmacia con conseguente cessazione della gestione da parte della società), abbia determinato ripercussioni negative sulla stessa partecipata, obbligata a cedere beni strumentali non del tutto ammortizzati (senza ottenere alcun rimborso dall’ente) nonché a corrispondere al personale specifiche indennità per mancato preavviso di licenziamento.

Rispetto alla suddetta operazione, la Sezione regionale di controllo, oltre a ricordare le responsabilità che gravano in capo all’ente socio nel momento in cui pone in essere interventi in contrasto con l’interesse della società controllata, ha evidenziato quanto segue: “Dalla documentazione raccolta in sede istruttoria è, in vero, emerso che l’operazione di cessione della farmacia sia stata posta in essere allo scopo di salvaguardare gli equilibri di bilancio del Comune e le risorse impiegate integralmente per la copertura di spesa corrente, facendo, dunque, venire meno una posta patrimoniale attiva senza impiegare le relative risorse per spese di investimento. Il conseguimento di tale scopo di temporaneo riequilibrio appare realizzato in modo distonico rispetto ai principi ora ricordati. Il Comune-socio unico, infatti, da un lato, ha arrecato un immediato pregiudizio patrimoniale alla società, dall’altro non ha contestualmente adottato conseguenti ed effettive misure di razionalizzazione nei confronti della predetta società, rinviandole, da fine 2018, al momento dell’adozione di un futuro piano di razionalizzazione. Più specificamente, per quanto attiene al primo profilo, il Comune si è privato di un proprio asset produttivo di una redditività costante, per conseguire un parziale riequilibrio della propria gestione, senza accompagnare l’operazione straordinaria con misure idonee, in chiave prospettica, a mantenere tale equilibrio, agendo, alternativamente, su un rafforzamento delle entrate e della loro riscossione ovvero su una razionalizzazione della spesa corrente sostenuta”.

Tags: Piano di razionalizzazione, Responsabilità patrimoniale