Sta facendo molto discutere in questi giorni la norma, prevista dalla Legge di bilancio 2021 (comma 870), che consente alle amministrazioni pubbliche di reinvestire quest’anno nella contrattazione integrativa o nelle politiche di welfare integrativo i risparmi dello straordinario non effettuato e dei buoni pasto non erogati nel corso del 2020 a causa del Covid-19.
Questa disposizione, come opportunamente evidenziato da alcuni autorevoli commentatori, pone alcuni rilevanti dubbi applicativi.
Tralasciando il fatto che in alcuni comparti pubblici, come ad esempio in quello degli enti locali, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono da sempre che quanto non speso dello stanziamento annuale per gli straordinari vada ad alimentare, l’anno dopo, le risorse variabili, la norma in esame suscita più di qualche perplessità lì dove impone di utilizzare queste somme per il finanziamento dei soli “trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”.
Un simile vincolo, infatti, si pone in evidente conflitto con la normativa contrattuale di riferimento, che invece consente di destinare i risparmi dello straordinario al finanziamento di una pluralità di istituti diversi (si veda in proposito l’art. 68 del CCNL del comparto delle Funzioni locali).
Altra questione decisamente dubbia è quella connessa alla quantificazione dei risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nel corso del 2020.
Le suddette economie andranno determinate semplicemente confrontando lo stanziato con quanto effettivamente speso? Ed in tal caso lo stanziato da prendere a riferimento è quello iniziale o quello assestato?
Leggendo la Relazione tecnica che accompagna la Manovra di bilancio, il Governo parrebbe aver stimato l’entità dei predetti risparmi come semplice differenza tra la spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2020 e quanto stanziato ad inizio anno per questa specifica finalità, ma gioverebbero in proposito urgenti chiarimenti ministeriali, anche perché la quantificazione di tali economie dovrà essere sottoposta ad apposita certificazione da parte dei competenti organi di controllo.